IL MICROCREDITO: una piattaforma di lancio le piccole e le micro imprese
Nel sito dell’Ente Nazionale per il Microcredito si può trovare una breve definizione di microcredito che lo definisce come uno strumento finanziario, il cui scopo principale è quello di “inclusione finanziaria” di persone o imprese, che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale.
Lo strumento del microcredito, nella forma di “microcredito imprenditoriale”, si rivolge a tutti coloro che intendono avviare o potenziare un’attività di microimpresa o di lavoro autonomo e che hanno difficoltà di accesso al credito bancario.
Il microcredito non riguarda solamente prestiti di piccolo importo, ma offerte integrate di servizi finanziari e non.
Ciò che contraddistingue il microcredito dal credito ordinario è che l’80% dell’importo finanziato è soggetto a una “garanzia pubblica” del Fondo di garanzia per le PMI (piccole medie imprese) e la Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia pubblica.
Lo spirito di base è, inoltre, la maggiore attenzione alla persona e alla validità e sostenibilità del progetto, che si traduce in accoglienza, ascolto e sostegno per i beneficiari, dalla fase pre-erogazione a quella post-erogazione.
CARATTERISTICHE GENERALI DI UN PRESTITO PER LE PMI
La durata minima di un prestito di microcredito è di 24 mesi, mentre e la massima è di sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.
L’importo massimo finanziabile è di 25.000,00 €, ma può aumentare fino a 35.000,00 € nei casi in cui le ultime 6 rate pregresse siano state pagate puntualmente e se lo sviluppo del progetto finanziato risulta in linea con il raggiungimento dei risultati intermedi, stabiliti dal contratto di finanziamento e verificati dalla Banca.
FINANCIAL RESEARCHES E IL MICROCREDITO
Come consulenti aziendali cerchiamo di far conoscere questo importante strumento di finanziamento, al momento ancora poco utilizzato da chi invece ne avrebbe i requisiti.
Scriviamo il business plan da allegare alla domanda di finanziamento e seguiamo i nostri clienti fino a finanziamento ottenuto.
Vedi anche:
PER APPROFONDIRE: IL MICROCREDITO IN ITALIA
Con il decreto n.176 del 17 ottobre 2014 viene disciplinato il microcredito in Italia, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n.385.
Tale decreto si costituisce di 5 punti o titoli:
- Titolo I: in questa sezione vengono elencati i requisiti che devono possedere i beneficiari per poter accedere al microcredito per l’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l’inserimento nel mercato del lavoro:
Rientra nell’attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l’attività di finanziamento finalizzata a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.
La concessione di finanziamenti e’ finalizzata, anche alternativamente: a) all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario; b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci; d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento. [Art. 1]
- Titolo II: tale sezione disciplina i requisiti dei finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria. Le persone destinatarie di questo regolamento sono generalmente disoccupate, sospese o hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro percause non dipendenti dalla propria volontà, non sono autosufficienti o hanno un componente del nucleo familiare non autosufficiente, presentano una significativa contrazione del reddito o aumento delle spese (non derogabili per il nucleo familiare):
I finanziamenti sono destinati all’acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l’accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l’accesso all’istruzione scolastica.[Art.5]
- Titolo III: attuazione dell’articolo 111, comma 2
- Titolo IV: attuazione dell’articolo 111, comma 4
- Titolo V: in questa sezione sono elencate nel dettaglio le disposizioni finali come gli obblighi informativi, i limiti all’indebitamento, la gestione dell’elenco e l’organismo per la gestione dell’elenco (di cui all’art. 111, comma 1, t.u.b.) e infine gli operatori di finanza mutualistica e solidale (soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 111, comma 1, t.u.b.).
Fonti:
http://www.microcredito.gov.it/normative/normativa-italiana.html