';

IL MICROCREDITO: una piattaforma di lancio le piccole e le micro imprese

 Nel sito dell’Ente Nazionale per il Microcredito si può trovare una breve definizione di microcredito che lo definisce come uno strumento finanziario, il cui scopo principale è quello di “inclusione finanziaria” di persone o imprese, che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale.

Lo strumento del microcredito, nella forma di “microcredito imprenditoriale”, si rivolge a tutti coloro che intendono avviare o potenziare un’attività di microimpresa o di lavoro autonomo e che hanno difficoltà di accesso al credito bancario.

Il microcredito non riguarda solamente prestiti di piccolo importo, ma offerte integrate di servizi finanziari e non.

Ciò che contraddistingue il microcredito dal credito ordinario è che l’80%  dell’importo finanziato è soggetto a una “garanzia pubblica” del Fondo di garanzia per le PMI (piccole medie imprese) e la Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia pubblica.
Lo spirito di base è, inoltre, la maggiore attenzione alla persona e alla validità e sostenibilità del progetto, che si traduce in accoglienza, ascolto e sostegno per i beneficiari,  dalla fase pre-erogazione a quella post-erogazione.

CARATTERISTICHE GENERALI DI UN PRESTITO PER LE PMI

La durata minima di un prestito di microcredito è di 24 mesi, mentre e la massima è di sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le  finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata  è coerente con il piano di formazione finanziato e  in  ogni  caso  non superiore a dieci anni.

L’importo massimo finanziabile è di 25.000,00 €, ma può aumentare fino a 35.000,00 € nei casi in cui le ultime 6 rate pregresse siano state pagate puntualmente e se lo sviluppo del progetto finanziato risulta in linea con il raggiungimento dei risultati intermedi, stabiliti dal contratto di finanziamento e verificati dalla Banca.

FINANCIAL RESEARCHES E IL MICROCREDITO

Come consulenti aziendali cerchiamo di far conoscere questo importante strumento di finanziamento, al momento ancora poco utilizzato da chi invece ne avrebbe i requisiti.

Scriviamo il business plan da allegare alla domanda di finanziamento e seguiamo i nostri clienti fino a finanziamento ottenuto.

Vedi anche:


PER APPROFONDIRE: IL MICROCREDITO IN ITALIA  

Con il decreto n.176 del 17 ottobre 2014 viene disciplinato il microcredito in Italia, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n.385.

Tale decreto si costituisce di 5 punti o titoli:

  • Titolo I: in questa sezione vengono elencati i requisiti che devono possedere i beneficiari per poter accedere al microcredito per l’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l’inserimento nel mercato del lavoro:

Rientra nell’attività di microcredito disciplinata dal presente  titolo l’attività di finanziamento finalizzata a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro  autonomo o  di  microimpresa, organizzata in forma individuale, di  associazione,  di società  di persone, di società a responsabilità  limitata  semplificata o  di società cooperativa, ovvero a promuovere  l’inserimento  di persone fisiche nel mercato del lavoro.

La  concessione  di   finanziamenti   e’   finalizzata,   anche alternativamente: a) all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla  produzione  di  beni  o  servizi  e  le  merci  destinate  alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese  connesse  alla  sottoscrizione  di  polizze  assicurative.   I finanziamenti  possono  essere  concessi   anche   nella   forma   di microleasing finanziario; b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; c) al pagamento di  corsi  di  formazione  volti  ad  elevare  la qualità professionale e  le  capacità  tecniche  e  gestionali  del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi  dipendenti;  i finanziamenti concessi alle  società  di  persone  e  alle  società cooperative  possono  essere  destinati   anche   a   consentire   la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci; d)  al  pagamento  di  corsi  di  formazione  anche   di   natura universitaria o post-universitaria volti ad  agevolare  l’inserimento nel  mercato  del  lavoro  delle  persone  fisiche  beneficiarie  del finanziamento. [Art. 1]

  • Titolo II: tale sezione disciplina i requisiti dei finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria. Le persone destinatarie di questo regolamento sono generalmente disoccupate, sospese o hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro percause  non dipendenti dalla propria volontà, non sono autosufficienti o hanno un componente del nucleo familiare non autosufficiente, presentano una significativa contrazione del reddito o  aumento  delle spese (non derogabili per il nucleo familiare):

I finanziamenti sono destinati all’acquisto di  beni  o  servizi necessari  al  soddisfacimento  di  bisogni  primari   del   soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare,  tra  cui,  a titolo esemplificativo e non  esaustivo,  spese  mediche,  canoni  di locazione, spese per la messa a norma degli  impianti  della  propria abitazione principale e per la riqualificazione  energetica,  tariffe per l’accesso a servizi  pubblici  essenziali,  quali  i  servizi  di trasporto e i servizi  energetici,  spese  necessarie  per  l’accesso all’istruzione scolastica.[Art.5]

  • Titolo III: attuazione dell’articolo 111, comma 2
  • Titolo IV: attuazione dell’articolo 111, comma 4
  • Titolo V: in questa sezione sono elencate nel dettaglio le disposizioni finali come gli obblighi informativi, i limiti all’indebitamento, la gestione dell’elenco e l’organismo per la gestione dell’elenco (di cui all’art. 111, comma 1, t.u.b.) e infine gli operatori di finanza mutualistica e solidale (soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 111, comma 1, t.u.b.).

 


 

Fonti:

http://www.microcredito.gov.it/normative/normativa-italiana.html

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-01&atto.codiceRedazionale=14G00184&elenco30giorni=false


Segui Financial Researches anche su Google+

Recommend
Share
Tagged in