La costituzione della riserva legale
L’art. 2430 del Codice Civile disciplina che: “Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali”.
Obiettivo del legislatore è di far accantonare – in via obbligatoria – un fondo che servirà in caso di gestione poco accorta della società da parte degli amministratori.
Chi scrive è del parere che questa riserva – anacronistica e di difficile interpretazione da parte degli analisti stranieri, sia di poca o nulla utilità. E questo per almeno quattro ragioni specifiche:
- la riserva si accantona di anno in anno con 1/20 degli utili netti. Tuttavia molte società di nuova costituzione hanno problemi di liquidità proprio all’inizio dell’attività, quando la riserve legale è ben lontana dalla quota minima di 1/5 del capitale sociale e quindi non sufficiente a coprire importanti carenze di cassa;
- negli anni la riserva legale si è spesso dimostrata insufficiente anche quando ha raggiunto la quota prevista dal legislatore (1/5 del capitale sociale);
- le imprese potrebbero meglio impiegare la liquidità investendo in asset profittevoli. In altre parole la riserva distrugge valore;
- fatta eccezione per banche ed istituzioni finanziarie, la quota di fondi a riserva deve essere scelta dal management che ha la fiducia della proprietà, non imposta per legge;
La ratio della riserva è da ricercarsi in una concezione “ragionieristica” risalente alla prima metà del secolo scorso che mal di integra con le necessità della moderna finanza d’impresa. Ammesso e non concesso che abbia avuto qualche utilità nel tempo in cui è stato scritto il nostro codice civile.
Detto questo, la costituzione della riserve legale è obbligatoria per tutte le società di capitale con sede in Italia quindi, tralasciando il parere personale, deve essere accantonata così come previsto dall’art. 2430 C.C.
Esempio 1:
Società di nuova costituzione: Capitale sociale: Euro 5,000,000 Riserva legale accantonata: Euro 0 Utile netto alla fine del primo esercizio: Euro 400,000
Riserva legale minima: 1/5 x 5,000,000 = Euro 1,000,000
Accantonamento al primo anno: 1/20 x 400,000 = Euro 20,000
Esempio 2:
Società già avviata: Capitale sociale: Euro 5,000,000 Riserva legale accantonata: 980,000 Utile netto alla fine dell’esercizio: Euro 400,000
Alla riserva legale minima mancano ancora Euro 20,000
Accantonamento alla fine dell’esercizio: 1/2 x 400,000 = Euro 20,000. Riserva legale interamente accantonata. Dal prossimo esercizio, salvo diverse disposizioni statutorie, non sarà necessario effettuare altri accantonamenti