A partire dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture, emesse all’interno del territorio italiano, a seguito di cessioni di beni o prestazioni di servizi dovranno essere “fatture elettroniche”.
L’obbligo della fattura elettronica è stato introdotto dalla Legge di Bilancio del 2018 e vale sia nel caso delle operazioni B2B (Business to Business), sia nel caso delle operazioni B2C (Business to Consumer).
Il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 espone nel dettaglio tutte le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche.
Per spiegare ai cittadini il metodo corretto per la compilazione della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un’appe un software, che può essere installato comodamente sul proprio PC.
Successivamente alla compilazione, la fattura elettronica deve essere spedita al cliente attraverso il sistema di interscambio “SdI”. Questo sistema funziona come una sorta di “postino”, poiché svolge un’operazione di verifica della compilazione dei dati e una di controllo dell’effettiva esistenza della partita Iva del fornitore e del cliente. Una volta appurata l’esistenza e la correttezza di entrambe le parti l’SdI consegna la fattura al destinatario comunicando all’emittente la data e l’ora di consegna del documento (tramite una “ricevuta di recapito”).
Chi è ESONERATO dall’emissione?
Le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1-2, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111) e quelli che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica. A tali categorie si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), che erano già esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Quali sono i VANTAGGI della FATTURAZIONE ELETTRONICA?
Oltre al discorso “ecologista” di risparmio di carta, si aggiungono dei vantaggi più pratici legati alla riduzione dei costi di stampa, di spedizione e di conservazione della documentazione.
Un’ulteriore vantaggio è relativo alla procedura di contabilizzazione dei dati delle fatture, che diventerà più rapida e precisa, poiché non più legata ad un lavoro di acquisizione manuale dei dati.
Con la fatturazione elettronica inoltre verrà incrementata l’efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori, dal momento che si certificano con certezza la data di emissione e di consegna della fattura.
Dal punto di vista strettamente fiscale la fattura elettronica garantisce inoltre alcuni vantaggi aggiuntivi, infatti gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata (cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 del Dpr n. 633/1972) e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione, non sono obbligati a tenere i registri Iva (art. 23 e 25 del Dpr n. 633/1972); gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, hanno i termini di accertamento fiscale ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all’art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972e al termine di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973); inoltre qualsiasi operatore può, in qualsiasi momento, consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute, grazie a un servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Fonti
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/guida+fattura+elettronica+pa/Guida_La+fattura_elettroniva_e_i_servizi_gratuiti_dell%27Agenzia_delle_Entrate.pdf