';

Il riporto delle perdite fiscali:

I soggetti IRES possono computare, in diminuzione dei redditi percepiti, le perdite fiscali maturate negli esercizi precedenti, in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo.

La disciplina del riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRES è contenuta nell’articolo 23, comma 9, ex , che ha modificato l’art. 84, commi 1 e 2, TUIR, prevedendo che le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

  • in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare;
  • entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
Recommend
Share
Tagged in