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I Brevetti: cosa sono e come tutelarli

Il brevetto (o più propriamente brevetto per invenzione) è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione, in un territorio e per un periodo ben determinato, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione senza autorizzazione.

In questo primo articolo sui brevetti ci occuperemo delle caratteristiche essenziali che devono avere per essere riconosciuti com tali  dall’EPO (European Patent Office), l’Authority europea che regola ed assegna i brevetti.

Infatti, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi registra il deposito della domanda di brevetto, ma l’assegnazione o il rifiuto dello stesso è opera dell’EPO, con sede a Monaco.

I requisiti dei brevetti

Per poter essere riconosciuto come tale, un brevetto deve avere requisiti di:

Novità:

Il brevetto deve essere nuovo in modo assoluto, cioè non essere mai stato prodotto o brevettato in nessuna altra parte del mondo.

Se un oggetto è stato già realizzato o brevettato in Cina (ma non in Italia) chiunque in Italia potrà produrlo e venderlo, ma non potrà certamente brevettarlo!

Senza un brevetto un’impresa è costretta ad agire in regime di libera concorrenza, senza poter vantare alcuna esclusiva o “monopolio” sul prodotto immesso sul mercato.

Originalità

L’invenzione deve avere dei requisiti innovativie quindi non deve risultare ovvia per un tecnico del settore.

Un’invenzione per essere brevettabile non deve essere soltanto nuova,ma deve essere anche non banalee deve rappresentare un progresso rispetto allo stato della tecnica attuale.

Non è facile riuscire a capire quando la propria idea risulti davvero originale, perciò è sempre consigliabile rivolgersi ad un esperto, per un esame adeguato.

Industriabilità

Possono essere brevettate solo invenzioni che possono essere riprodotte a livello industriale.

L’art. 45 CPI stabilisce che possono essere brevettate le invenzioni che appartengono a qualsiasisettore della tecnica e prevede anche che non possono essere brevettate: a)le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b)i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c)le presentazioni di informazioni.

IL DOCUMENTO BREVETTUALE

Affinché la propria invenzione sia tutelata da plagio è necessario stilare un “documento brevettuale”.

Tale documento fa parte del brevetto ed è destinato all’individuazione ed alladescrizione dell’invenzionee alla precisazione dellecaratteristiche inventive,per le quali si richiede la protezione giuridica.

Le rivendicazioni che vengono stabilite identificano nello specifico l’invenzione oggetto della tutela e delimitano l’ambito di protezione del brevetto, palesando a terzi le attività considerate illecite. La descrizione e i disegni allegati al progetto servono all’interpretazione delle rivendicazioni ma non definiscono, di per sé, la materia protetta.

 


 

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