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WORK FOR EQUITY E PIANI DI INCENTIVAZIONE PER START-UP E PMI INNOVATIVE

Work for equity e piani di incentivazione. Sono la stessa cosa?

Spesso si tende a fare confusione, ovvero si definisce  come “work for equity” sia gli incentivi per i prestatori d’opera e di servizi sia quelli verso i dipendenti o i collaboratori.

Tuttavia il legislatore fa una specifica distinzione: il work for equity riguarda esclusivamente i prestatori di servizio esterni all’azienda quali possono essere notai, avvocati, commercialisti, ecc. mentre i piani di incentivazione sono riferiti esclusivamente a dipendenti o collaboratori interni all’azienda.

Come valutare una startup

FONTI NORMATIVE

Le fonti normative sono il decreto legislativo 179 del 18 ottobre 2012 (cd. decreto crescita 2.0) poi esteso al decreto legislativo 3/ 2015.

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OBIETTIVO DEL LEGISLATORE

L’obiettivo generale del legislatore è di consentire alle start-up innovative alle PMI di dotarsi di strumenti di incentivazione del management, dei dipendenti e dei professionisti che, in ragione della loro onerosità, potrebbero essere al di fuori della portata di aziende che dispongono di liquidità esigua.

I PIANDI DI INCENTIVAZIONE

Il decreto prevede un’agevolazione fiscale e contributiva per le remunerazioni corrisposte al personale dei soggetti abilitati, sotto forma di quote societarie, azioni, strumenti finanziari o titoli similari.

AGEVOLAZIONI

Il decreto prevede la non imponibilità sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi del reddito di lavoro derivante dalla assegnazione di questi strumenti.
I beneficiari possono essere:
• Amministratori della società
• Dipendenti
• Collaboratori continuativi

La remunerazione agevolata

I piani di incentivi devono consistere nell’attribuzione di strumenti finanziari che a titolo di esempio possiamo elencare:

• Azioni o quote di società
• Stock option
• Restricted stock option
• Strumenti finanziari partecipativi
Ovviamente non potranno essere compensi in denaro

Le start-up o le PMI innovative sia se costituite sotto forma di società per azioni sia se costituite nella forma di società a responsabilità limitata possono prevedere nel proprio statuto la possibilità di emettere categorie di azioni o quote dotate di diritti economici diversi rispetto a quelli comunemente attribuiti a tutti i soci, ad esempio il diritto di voto.

Modalità applicative

Nel caso un’azienda intenda attribuire ai propri dipendenti delle quote di partecipazione o uno degli strumenti finanziari di cui ho parlato prima può optare per l’adozione di un accordo o comunque di un regolamento che ne disciplini con chiarezza i termini e le condizioni di emissione e di maturazione, soprattutto nel caso in cui l’assegnazione sia estesa a un numero elevato di dipendenti beneficiari.

Il regolamento deve prevedere specifici obiettivi di performance che possono essere individuali oppure aziendali ai quali legare la maturazione dei diritti sottintesi, quali:
• condizionare la maturazione alla continuazione del rapporto di lavoro per un periodo minimo di tempo.
• disciplinare espressamente la liquidazione di questi strumenti finanziari in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro magari stabilendo che in caso di cessazione del rapporto per giusta causa si estinguono tutti i diritti non ancora maturati.

Va sottolineato che, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, la retribuzione non può corrispondere totalmente a misure di work for equity, in quanto per legge deve essere sempre riconosciuta una componente fissa di stipendio, uguale o superiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo applicato.

La Circolare n. 16/E del 11/06/2014 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tra i soggetti beneficiari non possono rientrare i collaboratori occasionali, ma soltanto quelli continuativi.

LE MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

L’assegnazione di azioni o quote può avvenire in uno dei seguenti modi:

CESSIONE DI QUOTE

A titolo oneroso

La prima possibilità presuppone il fatto che la società abbia precedentemente acquistato le azioni o le quote dai soci. È infatti utile ricordare che la sottoscrizione a titolo originario di azioni o quote proprie è vietata dal nostro ordinamento giuridico.

Qualora l’acquisto dell’azione delle quote avvenga a titolo oneroso devono essere rispettate le condizioni previste dall’articolo 2357 del Codice civile che si possono riassumere in:

  1. Acquisto nel limite degli utili distribuiti e delle riserve disponibili (esclusa quella legale) risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato
  2. Tutte le azioni e le quote devono essere interamente liberate
  3. L’acquisto deve essere deliberato dall’assemblea dei soci.

A titolo gratuito

Qualora invece la cessione dell’azione avvenga a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 2357 bis del Codice civile non si applicano i limiti di cui sopra a condizione che l’azione o le quote siano interamente liberate.

In questo caso ci sono evidenti limiti di applicabilità per una start-up. Prima di tutto è difficile ottemperare al rispetto del limite degli utili distribuiti e delle riserve disponibili per l’acquisto di azioni proprie e inoltre la cessione delle proprie quote da parte dei soci potrebbe non essere sempre fattibile anche perché non è detto che il capitale sociale venga interamente versato subito o che le quote siano interamente liberate

AUMENTO DI CAPITALE

Aumento di capitale a titolo gratuito.

Questa procedura avviene attraverso l’imputazione a capitale sociale degli utili e delle riserve disponibili (esclusa quella legale) risultanti dall’ultimo bilancio approvato. E questo è già una prima limitazione se l’azienda è una start-up perché probabilmente non avrà ancora un bilancio approvato e soprattutto non avrà probabilmente utili e riserve.

Un’altra limitazione importante a questa procedura è legata alla società a responsabilità limitata a cui è preclusa, restando limitata alle sole spa e solo per i dipendenti, la possibilità di assegnare l’aumento di capitale a soci terzi (art. 2349 del Codice civile)

Aumento di capitale a titolo oneroso.

La terza possibilità ammessa riguarda l’aumento di capitale con azioni o quote di nuova emissione. In questo caso le quote e le azioni precedentemente emesse devono essere integralmente liberate. Ogni società ha la facoltà di deliberare l’emissione di un aumento di capitale a pagamento, in genere viene fatto per trovare nuovi finanziamenti.

Attenzione però: nel caso di una S.r.l., affinché possa essere deliberato un aumento di capitale destinato a terzi, lo statuto deve contenere una specifica disposizione in tal senso.

WORK FOR EQUITY

Il work for equity che invece è un’agevolazione fiscale, sempre prevista dal decreto, che riguarda i compensi spettanti a collaboratori e consulenti delle start-up o delle PMI innovative i quali, in assenza di vincolo di subordinazione quindi non dipendenti, prestano a favore delle stesse opere o servizi.

Anche in questo caso, il decreto permette alle PMI o alle start-up innovative di remunerare in maniera fiscalmente conveniente questi soggetti, mediante l’assegnazione di azioni, quote o strumenti partecipativi, emesse a fronte dell’apporto di opere o servizi o di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e di servizi.

Agevolazione

Le modalità sono assolutamente identiche rispetto ai piani di incentivazione.  Resta ferma però l’applicazione dell’Iva sulla relativa prestazione se dovuta e pertanto in questi casi il prestatore del servizio sarà comunque tenuto a emettere regolare fattura.

I beneficiari

Possono beneficiare della disposizione in oggetto:

  • i consulenti,
  • i professionisti
  • i fornitori di opere e servizi

La remunerazione agevolata

Ora vediamo in cosa consiste la remunerazione agevolata. Come nel caso degli incentivi ai dipendenti consiste in azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi ma, non sono comprese le stock option, quindi in generale l’assegnazione di diritti per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote.

Modalità applicative

Lo statuto delle start-up o PMI deve prevedere la possibilità di adottare politiche di work for equity e, in particolare, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell’apporto di opere o di servizi.

A questo proposito è interessante notare che il work for equity non è applicabile alla società responsabilità limitata cosiddetta semplificata per le quali è prevista l’adozione di uno statuto standard che, non prevedendo la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi, le esclude di fatto da questo strumento.

Per quel che riguarda le modalità di assegnazione dei titoli e degli strumenti finanziari direi che non c’è differenza rispetto a quello che abbiamo visto negli incentivi per i dipendenti.

Anche in questo caso le PMI e le start-up sono tenuti a regolare i termini e le condizioni del work for equity con uno specifico accordo che, similmente ai regolamenti dei piani di incentivazione detti prima, prevede nel dettaglio il tipo di opera o servizio da rendere, la valorizzazione degli apporti gli obiettivi di performance da raggiungere e le conseguenze nel caso di mancata fornitura dell’opera o del servizio.

Ci sono due procedure per l’assegnazione di quote di capitale /azioni sotto forma di work for equity:

CONFERIMENTO DI OPERE O DI SERVIZI

Attenzione il conferimento di opere e servizi è applicabile solo alle S.r.l. (articolo 2342 del codice civile).

Anche se la legge non lo stabilisce espressamente, è poi pacifico che, in caso di conferimenti di opere o di servizi, così come per ogni altro conferimento diverso dal denaro, sia necessaria la relazione giurata di stima ai sensi dell’art. 2465 c.c. Inoltre, il prestatore d’opera deve farsi rilasciare una fideiussione o una polizza assicurativa o rilasciare una somma a titolo di cauzione.

Si vede quindi come questa modalità comporti una serie di costi, anche importanti,  che la rendono poco appetibile.

COMPENSAZIONE DEL CREDITO

L’aumento di capitale sociale a pagamento può essere realizzato anche attraverso il conferimento, da parte del prestatore d’opera, del credito maturato nei confronti della startup per l’opera o i servizi resi, ovvero – più precisamente – mediante la compensazione di tale credito con il debito assunto in seguito alla sottoscrizione del predetto aumento.

Tale operazione, a differenza del conferimento di opera e servizi, potrà essere realizzata sia dalle startup costituite in forma di s.p.a. sia in forma di s.r.l.

E’ necessaria la perizia?

La questione è dibattuta, ma sembra che, alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che si sono formati sul tema , nel caso di aumento di capitale mediante compensazione per l’esecuzione di schemi di work for equity, la perizia non sia necessaria.

PER RIASSUMERE

Con il work for equity e con i piani di incentivazione, ci sono indubbiamente molti vantaggi per le start-up le PMI e anche per i loro dipendenti ed i professionisti, anche se, questi ultimi sono decisamente più penalizzati.

Per l’azienda lo strumento si traduce in un minor costo finanziario perché parte della prestazione viene pagata senza un esborso economico diretto ma anche un minor costo economico perché ci sono degli sgravi fiscali.

I lavoratori e i professionisti possono acquisire strumenti finanziari, a fronte della prestazione resa, incrementando così la loro partecipazione nell’azienda senza dover computare gli stessi ai fini fiscali, nel calcolo del reddito complessivo.

Svantaggi del work for equity

Limitatamente al work for equity, questi sono gli svantaggi principali:

  • Costi operativi legati alla richiesta di una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria in capo al professionista
  • Costo della perizia di stima in capo alla società
  • Di fatto si attua esclusivamente attraverso un aumento di capitale a pagamento con l’ingresso di nuovi soci e per le sole S.r.l.

È sempre comunque necessario prevedere la costituzione di un documento che indichi i termini e condizioni di emissione delle nuove quote

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Se la risposta sarà affermativa, ti aiuteremo a compilare il contratto di work for equity, se necessario, anche con l’aiuto di un Legale specializzato.

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