
Work for equity
Il “work for equity” è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. n.2012 n.179 (Atto Crescita 2.0) per le start up innovative, e poi ampliato alle pmi innovative dal D.L.n.n.3 del 2015. In questa informativa si fa riferimento alla remunerazione di consulenti, professionisti e prestatori di lavori e servizi in genere mediante assegnazione di azioni, quote, partecipazioni o altri strumenti finanziari partecipativi di start up. Per favorire l’utilizzo di tali forme di remunerazione, una normativa speciale prevede importanti incentivi fiscali.
L’obiettivo del work for equity è quello di facilitare le imprese in fase di avviamento l’ottenimento di servizi professionali qualificati, nella maggior parte dei casi le imprese giovani di solito non possono usufruire di questi servizi per motivi di costo e queste imprese di solito mancano di liquidità.
WORK FOR EQUITY I DIVERSI SCHEMI
Il lavoro equo può essere svolto in tre forme:
- La società trasferisce le proprie azioni o quote ai fornitori di servizi;
- Aumentare gratuitamente il capitale destinando azioni o quote di nuova emissione ai prestatori d’opera;
- Aumentare il capitale a pagamento versato attribuendo azioni o quote di nuova emissione ai fornitori di servizi.
CESSIONI DI AZIONI PROPRIE O QUOTE
Il presupposto per una società di trasferire le proprie azioni o quote a un fornitore di servizi è che la società abbia precedentemente acquistato le azioni o quote dai suoi azionisti.
Se a titolo oneroso, l’acquisto deve soddisfare le condizioni di cui all’art. Articolo 2357 del codice civile: ovvero:
1. Nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato
2. Tutte le azioni o quote cedute devono essere pagate per intero
3. Gli acquisti devono essere deliberati dall’Assemblea Generale.
Se il trasferimento è gratuito, ai sensi dell’art. Articolo 2357 bis del codice civile, nel caso in cui le azioni o quote siano interamente liberate non si applicano i vincoli previsti dall’articolo 2357 del codice civile.
Ovviamente, per le start-up, è difficile rispettare i vincoli di cui al punto 1 per gli acquisti a titolo oneroso. Questo programma non può essere utilizzato per gestire diversi tipi di azioni o quote. Infine, gli azionisti che vendono le loro azioni possono far perdere loro importanti vantaggi fiscali. Va inoltre rilevato che pochissimi fondatori hanno versato il proprio capitale sociale in fase di costituzione, pertanto la necessità di versare per intero quote o quote può comportare costi aggiuntivi che gli azionisti solitamente non vogliono o non possono sostenere.
Per molti di questi motivi, oltre alla complessità del procedimento in questione, è più probabile che gli operatori realizzino opere per piani attraverso un aumento di capitale, che può essere gratuito o mediante nuovi conferimenti (a pagamento).
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE GRATUITO
L’aumento di capitale gratuito si realizza mediante destinazione a capitale degli utili e delle riserve disponibili generate dall’ultimo bilancio – come detto in precedenza, questa situazione non è comune nelle start-up.
Gli aumenti gratuiti di solito andranno a beneficio solo dei membri esistenti. La cessione di azioni a terzi mediante aumento di capitale gratuito è specificamente ed espressamente consentita e si applica solo alle società di capitali di cui all’articolo 1, comma 1. Articolo 2349 del codice civile. Tuttavia, questa regola sembra avvantaggiare solo i dipendenti, non I prestatori di servizi esterni. Inoltre, né il Regolamento del Codice né le regole speciali del Growth Act 2.0 menzionano chiaramente le società a responsabilità limitata.
Pertanto, non sembra che alla luce della normativa vigente sia possibile derogare agli artt. 2481 bis e 2481-ter del codice civile e, quindi, non sembra consentito alle start up in forma di srl attuare un piano di lavoro sui fondi attraverso un aumento di capitale gratuito da fornitori terzi.
Alla luce di queste considerazioni, non resta che esaminare l’aumento di capitale sociale a pagamento.
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE MEDIANTE NUOVI CONFERIMENTI O “A PAGAMENTO”
Condizione essenziale per la realizzazione di un aumento del capitale sociale a pagamento, ovvero tramite nuovi conferimenti, è che la/e quota/e precedentemente rilasciate siano state interamente liberate.
Si noti che l’azienda non ha bisogno di non essere in perdita. Infatti, è ora pacificamente ammesso che tutte le società per azioni possono deliberare un aumento di capitale anche in presenza di perdite.
Inoltre, se la start-up emittente è una srl, perché possa venire deliberato un aumento di capitale per azionisti terzi, lo statuto deve contenere una clausola che lo autorizzi. E in questo caso, sarà tutelato verso tutti i soci della srl il diritto di recesso.
Poiché un contributo in denaro annullerebbe la funzione del work for equity, il contributo dell’imprenditore può essere effettuato compensando un credito sull’attività per i rendimenti, oppure, solo nel caso di startup costituite in forma di società a responsabilità limitata , mediante cessione o servizi.
Si precisa tuttavia che, se la cessione dell’opera avverrà all’inizio del rapporto di collaborazione , la compensazione del credito potrà avvenire solo al termine della restituzione.
CONFERIMENTO DI OPERA O SERVIZI
Il conferimento d’opera è possibile solo se la startup è costituita in forma di s.r.l. ai sensi del 5° comma dell’art. 2342 del cod.civ., è infatti esclusa per le s.p.a., anche se startup, la possibilità di ricevere conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d’opera o di servizi.
Ai sensi dell’art. 2464, comma 6, del codice civile, il conferimento d’opera deve essere effettuata mediante la prestazione di un’assicurazione o di una fideiussione bancaria che garantisca, per l’intero valore assegnato, gli obblighi assunti dal fornitore di servizi aventi per oggetto la prestazione di lavori o servizi a beneficio dell’impresa. Se l’atto costitutivo della società lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.
Possiamo allora vedere come questo sistema work of equity comporti una serie di costi che lo rendono poco appetibile: il lavoratore deve in infatti ottenere un deposito o una polizza assicurativa oppure emettere un deposito di sicurezza; a ciò si aggiunge il costo della perizia, che ha appesantito l’intera operazione, scoraggiando ulteriormente il ricorso a tale forma di remunerazione.
COMPENSAZIONE DEL CREDITO
L’aumento di capitale a pagamento può essere effettuato anche attraverso il conferimento del prestatore di servizi, a partire dal credito accumulato in relazione alla messa in opera di lavori o di servizi oppure da compensazione di tale credito con il debito assunto a seguito della sottoscrizione del predetto aumento. In relazione a questo schema di work for equity, la principale criticità è la necessità o meno della relazione giurata di stima che attesti il valore del credito da compensare: il costo associato alla perizia tende infatti a scoraggiare l’utilizzo anche di questa forma di remunerazione.
CONCLUSIONE
Dal breve excursus di cui sopra, si evince che degli schemi disponibili per l’adozione di una politica di work of equity presenta punti critici che tendono al suo utilizzo nella pratica.
Sarebbe quindi auspicabile, da parte del legislatore, ripensare sistematicamente la normativa vigente, per renderla più attinente alle concrete esigenze.